Domande
E' obbligatoria la registrazione del contratto preliminare tra privati?

Domanda:
“Ciao Fabio,
la mia ragazza ed io stiamo comprando una casa da un venditore privato, il quale ci ha detto che vuole redigere un preliminare con un acconto di 5.000 euro ed ha fissato un appuntamento dalla sua commercialista, la quale però ci ha detto che non siamo obbligati a registrarlo e che se lo vogliamo fare è solo una spesa in più per noi…è vero?
Grazie.”
Risposta:
La stipula del contratto preliminare di compravendita NON è obbligatoria, poiché le parti potrebbero decidere di firmare direttamente il contratto definitivo, ma quando c’è passaggio di denaro, l’obbligo di registrazione del preliminare esiste indipendentemente dal fatto che vi siate avvalsi di un mediatore o meno.
PERCHE’ SI STIPULA UN CONTRATTO PRELIMINARE?
Il contratto preliminare, noto anche come “compromesso”, è un accordo tra venditore e compratore dove si impegnano a stipulare un successivo contratto di compravendita definitivo, serve a garantire maggiore tranquillità per il rogito notarile.
Il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile avverrà solo con la firma di quest’ultimo.
Il contratto preliminare può essere stipulato in situazioni in cui non è possibile una vendita immediata, ad esempio quando l’acquirente sta cercando un mutuo o il venditore sta aspettando di ricevere una nuova casa.
Il contratto preliminare deve essere redatto per iscritto, in forma privata o pubblica.
SCADENZE E IMPOSTE
Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione.
Se il contratto è stato stipulato con atto notarile, il notaio provvederà alla registrazione entro 30 giorni.
Per la registrazione sono dovute l’imposta di registro di 200 euro e l’imposta di bollo di 16 euro per ogni 4 facciate o ogni 100 righe.
Se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, l’imposta di bollo è invece di 155 euro.
Se il preliminare prevede un pagamento, è inoltre dovuta l’imposta di registro proporzionale pari allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria e al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita.
In entrambi i casi, l’imposta pagata per il contratto preliminare verrà detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita.
Se l’imposta proporzionale versata per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulta superiore a quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo, è dovuto un rimborso.
Il rimborso deve essere richiesto, pena la decadenza, entro tre anni dalla registrazione del contratto definitivo.
L’obbligo di registrazione del contratto preliminare ricade sulle parti e sull’agente immobiliare eventualmente intervenuto.
Le imposte pagate per la registrazione del contratto preliminare verranno scomputate all’atto notarile, fornendo al notaio copie in originali dei pagamenti effettuati.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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