diritti reali
Diritto di abitazione: quando spetta al coniuge superstite
Il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite non può operare nel caso in cui la casa familiare sia in comproprietà tra il coniuge defunto ed un terzo.

Il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare spetta al coniuge superstite, ai sensi dell’art. 540 (Riserva a favore del coniuge) cod. civ., soltanto in caso di proprietà esclusiva del coniuge defunto o di comunione tra loro (comproprietà al 50%).
Tale diritto non può operare qualora la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo.
L’art. 540, secondo comma, cod. civ. ha stabilito che al coniuge, anche quando concorra con altri soggetti “chiamati” all’eredità, sono riservati i diritti (reali) di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, “se di proprietà del defunto o comuni”.
Sono pertanto escluse le cosiddette “seconde case”.
La “casa” è quella abitata in maniera prevalente e duratura dalla famiglia.
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